SOFTLAB spa condannata per comportamento antisindacale.

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SOFTLAB spa condannata per comportamento antisindacale

Gli accordi sindacali si rispettano!

 

Il 23 giugno 2016 il Tribunale del Lavoro di Roma ha accolto il ricorso ex art.28 Statuto dei Lavoratori proposto dalla Fiom CGIL di Roma COL e dalla Fim Cisl di Roma e Lazio contro SOFTLAB spa, condannando l’azienda per comportamento antisindacale.

La vertenza era stata avviata a fronte del mancato rispetto da parte di Softlab di quanto stabilito nell’accordo integrativo al Contratto di Solidarietà sottoscritto dalle parti il 9 ottobre 2015, laddove era stato specificamente pattuito che i lavoratori avrebbero avuto la facoltà di opporre un “.. legittimo diniego …” al reinserimento lavorativo nel caso in cui l’Azienda avesse loro proposto “… un’attività lavorativa … incompatibile con il proprio profilo professionale …”.

Softlab aveva proceduto invece a sanzionare disciplinarmente due lavoratori che si erano appellati al suddetto accordo esercitando il legittimo diniego al reinserimento lavorativo in compiti non compatibili con il loro profilo professionale, nel caso di specie avendo l’azienda chiesto a degli analisti di V livello di svolgere una generica attività di call center.

Con il decreto del 23 giugno u.s. il giudice del lavoro:

– dichiara l’antisindacalità del comportamento della Softlab spa, integrato dal considerare illegittimo il diniego dei lavoratori al reinserimento lavorativo in compiti non compatibili con il profilo professionale

– annulla la sanzione disciplinare irrogata ai lavoratori – ordina a Softlab spa di astenersi per il futuro dal reiterare il predetto comportamento

– condanna la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio Una importante vittoria delle Organizzazioni Sindacali, della Rsu che si è da subito opposta al comportamento aziendale rivendicando il rispetto degli accordi e delle lavoratrici e dei lavoratori che non si sono rassegnati ad accettare passivamente quanto disposto arbitrariamente dall’azienda nei loro confronti.

Questa decisione del giudice riafferma l’importante principio, apparentemente scontato, del rispetto degli accordi e, più in generale, della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e di quanti li rappresentano soprattutto in un periodo in cui si cerca di mettere in discussione i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e il ruolo delle Organizzazioni e delle Rappresentanze Sindacali.

FIOM CGIL ROMA CENTRO OVEST LITORANEA e FIM CISL ROMA E LAZIO

Roma, 27 giugno 2016

2016-06-27 SOFTLAB Comunicato sindacale unitario (75-mb)