INAIL: FATTORI DI RISCHIO PER LA LAVORATRICE NEL PERIODO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

La tutela della salute della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio  oltre ad un obbligo di legge come vedremo di seguito, è un diritto che interessa il livello personale e investe anche e soprattutto gli interessi generali di tutta la collettività.

Vista l’ importanza dell’evento, è la stessa Costituzione che all’art. 37 interviene  a tutela delle lavoratrici durante e dopo la gravidanza in cui, esplicitamente, prevede che “le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.

Tra i vari riferimenti normativi  il D.Lgs. n. 151/2001 – “Testo unico a tutela della maternità e paternità” –  è una normativa che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità, prevedendo anche misure preventive e protettive per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e dopo il parto.

Altro noto riferimento legislativo è il D.lgs 81/08 e s.m.i. che all’art.28 prevede al comma 1 (valutazione dei rischi) – La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004.

Il datore di lavoro deve quindi in collaborazione con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) consultato il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (RLS), identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento.

I rischi a cui una lavoratrice madre non può essere esposta fino al settimo mese dopo il parto sinteticamente sono:

  • movimentazione manuale dei carichi
  • esposizione alla silicosi e all’asbestosi
  • esposizione a radiazioni ionizzanti
  • lavori su scale e impalcature mobili e fisse
  • lavori di manovalanza pesante
  • postura eretta per più della metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante
  • lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo sia frequente, o esiga un notevole sforzo
  • i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni
  • lavori agricoli che implicano la manipolazione o l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame
  • lavori di monda o trapianto del riso
  • lavori a bordo di navi, aerei, treni, pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto
  • esposizione a sostanze pericolose, amianto, silice libera cristallina, cancerogene, mutagene o teratogene
  • esposizione ad agenti fisici quali rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti
  • atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina
  • esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4
  • sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)
  • sostanze e preparati classificati nocivi (Xn)
  • piombo e composti

Nel caso in cui la mansione della lavoratrice preveda l’esposizione ad almeno uno dei predetti fattori di rischio, il datore di lavoro è obbligato a modificare la mansione al fine di eliminare l’esposizione; qualora il cambio di mansione non sia possibile è prevista l’anticipazione del periodo di interdizione.

Il Datore di lavoro deve inoltre informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione dei rischi e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena venga a conoscenza.

Una corretta  formazione/informazione da trasmettere alle lavoratrici sulla reale percezione del problema dei rischi lavorativi, che nella maggior parte dei casi risultano sovra o sottostimati: ‘la comunicazione del rischio è parte integrante della gestione del rischio stesso”.

E’ pertanto fondamentale che l’RLS  consultato ed informato dal Ddl – come previsto dal D.lgs 81/08 e s.m.i. – su quali  mansioni/lavorazioni sono state identificate e vietate per la gravidanza e/o l’allattamento presti la massima attenzione  a quanto  disposto dal Ddl e qualora l’ RLS, ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro ricorra alle autorità competenti ( art 50; Lett) o; Dlgs 81/08 ) .

E’ inoltre opportuno che l’Rls si accerti che nel documento della valutazione dei rischi siano stati valutati i rischi e pericoli  rispetto alla lavoratrice in stato di gravidanza e/o allettamento.

Uno strumento utile  in cui sono riassunti i rischi lavorativi cui è esposta la gestante (e la prole) sui luoghi di lavoro è stato presentato dall’INAIL tramite un valido Factsheet alla “Tutela della gravidanza” (in allegato).

Nella tabella sono anche riportati i principali fattori di rischio correlati agli effetti sulla salute riproduttiva: si tratta di rischi specifici (fisici, chimici, biologici, etc) e derivanti da fattori organizzativi (turni, posture), riportati sinteticamente nell’elenco di cui sopra.

INAIL elenca anche le azioni di prevenzione da intraprendere da parte del datore di lavoro per garantire posti di lavoro sicuri alla gestante.

 

     Per la Fiom Cgil Roma e Lazio

    Responsabile  Cristian Belloro

 

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