ASSEMBLEA RLS FIOM CGIL DI ROMA E DEL LAZIO
Documento del 23 aprile 2020
Con l’inizio della cosiddetta fase 2 che vedrà la riapertura di numerose attività produttive e commerciali, al fine di coniugare il progressivo e complesso riavvio del sistema produzione e distribuzione con i più alti livelli di garanzia per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, di seguito vengono riportate quelle che possono essere considerate delle linee guida generali utili a contrastare e contenere la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 (Malattia Covid-19) negli ambienti e luoghi di lavoro.
Linee guida che rappresentano le iniziative da intraprendere per contenere il virus in ambiente di lavoro. Nell’ambito dei Comitati di Sicurezza attivati o da attivare, dovranno essere valutate le specificità rispetto all’attività svolta, all’ambiente di lavoro e all’organizzazione con altre imprese/clienti/committenti.
1. Informazione e formazione del personale (preliminare)
– Attività di prevenzione e corretta gestione di possibili sintomi di Covid-19
– Pacchetto informativo (reso secondo le modalità ritenute più efficaci dall’ azienda) generale sul nuovo coronavirus ovvero sul periodo d’ incubazione, modalità di trasmissione, segni e sintomi principali
– Indicazioni su misure preventive da applicare – Informazione specifica sui prodotti utilizzati dal personale dedicato per pulire, igienizzare e sanificare gli ambienti e luoghi di lavoro, le attrezzature, le postazioni e ogni altro spazio ed oggetto che venga sottoposto a trattamento
– Indicazioni sulle corrette modalità per il lavaggio delle mani (con acqua e sapone/liquido igienizzante) e pulizia individuale delle superfici di lavoro
– Corretto utilizzo di sistemi che facilitano gli spostamenti come ascensori, scale mobili, vetture o carrelli elevatori
– Modalità di utilizzo dei DPI specifici
– Misure da rispettare nelle mense e locali relax o nelle riunioni.
2. Pulizia, igienizzazione e sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro
– assicurare una *pulizia giornaliera (inizio e fine turno) delle postazioni, attrezzature di lavoro (come ad es. tastiere, mouse, display touch, tablet utensili) e aree di lavoro, uffici, pavimenti, officine, spogliatoi ovvero implementando almeno una volta a settimana (e in ogni caso quando necessario) l’ igienizzazione delle stesse parti garantendo una pulizia una pulizia quotidiana dei servizi igienici e delle aree relax (almeno 4 volte al giorno per i servizi igienici e aree relax), aree logistiche di spedizione e ricevimento, magazzini e locali tecnici e igienizzazione almeno una volta a settimana.
– Per quanto concerne vetture e mezzi aziendali pulire e disinfettare con alcol 75%, preferibilmente mediante erogazione spray, tutte le superfici interne della cabina o dell’abitacolo, le maniglie di apertura delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante.
– In presenza di un eventuale “caso confermato Covid-19“ all’interno dei locali aziendali si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo quanto stabilito nella circolare n° 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione * La pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergenti e l’applicazione di disinfettanti comunemente utilizzati in ambito ospedaliero (es. ipoclorito di sodio 0.5% o etanolo 70%) sono procedure efficaci e sufficienti.
3. Misurazione della temperatura corporea – Ingresso in azienda
– Il personale in ingresso (pedonale, con vettura di servizio o privata) potrà essere sottoposto al *controllo della temperatura corporea. Nel caso in cui il personale incaricato (debitamente informato e formato e coordinato dal medico competente di sito/comprensorio di riferimento) rilevi una temperatura superiore a 37,5° C alla persona, a quest’ ultima non sarà consentito l’ingresso nei luoghi di lavoro. La/e persona/e in tale condizione verranno prontamente isolate e munite di mascherina e contattare il prima possibile il proprio medico curante seguendo le indicazioni di quest’ ultimo.
– Sarà consentito l’accesso in azienda di lavoratori già risultati positivi al Covid-19 solo se preceduto da una comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione“ del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. * la rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personale e, pertanto, deve avvenire in ottemperanza della disciplina privacy vigente
4. Dispositivi di protezione individuale
– Il lavoratore che venga esposto al rischio (biologico) di contagio al virus SARS-CoV- 2 (Malattia Covid19) ovvero anche in base alla mansione specifica (considerando i fattori trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili ecc.) ovvero a seguito dei rischi valutati dal datore di lavoro, quest’ultimo fornisce D.P.I. specifici necessari a proteggere il lavoratore da tali rischi come tra i più comuni:
– Nel caso in cui non sia possibile rispettare di distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro o comunque in virtu’ della valutazione dei rischi da parte del DL sarà necessario adottare D.P.I. come a titolo prettamente esemplificativo maschere facciali certificate (ffp2 – ffp3 o equipollenti) occhiali, guanti, tuta e copri scarpe monouso e comunque i D.P.I. ritenuti idonei e conformi alle autorità scientifiche e sanitarie.
– E’ previsto inoltre per i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di mascherina chirurgica come stabilito dal DL n.9 (art.34) in combinato con il DL n. 18 (art.16 c.1)
– E’ inoltre di fondamentale importanza per un coretto utilizzo e la massima efficacia in termini di protezione dei D.P.I rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute e apprendere le note informative.
5. Igiene personale – Igiene delle Mani
– L’ igiene delle mani è il modo migliore per prevenire la diffusione di germi in ambito lavorativo e nella comunità. Le mani, nella maggior parte dei casi sono il principale strumento di lavoro e sono l’anello fondamentale nella catena di contagio. E’ opportuno l’igiene delle mani diverse volte durante l’attività lavorativa e ogni caso quando necessario.
– Utilizzando acqua e sapone frizionare accuratamente le mani tra loro ed i polsi per 60 secondi, sciacquare bene e asciugare con cura. Chiudere il rubinetto con una salviettina monouso.
– Utilizzando una *soluzione alcolica frizionare accuratamente le mani tra loro ed i polsi per 30 secondi. Una volta asciutte le mani sono pulite.
– I lavoratori devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolar modo delle mani. *concentrazione dell’alcool è compresa tra il 60% e l’80%
6. Distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro
– Salvo imprescindibili esigenze di servizio, tecniche e organizzative i lavoratori devono mantenere tra loro una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro ed in particolar modo nelle mense, aree relax, servizi igienici, spogliatoi e in ogni modo evitare assembramenti.
7. Condizionatori d’ aria, sistemi di ventilazione e ricambio d’ aria
– È opportuno definire programma di controllo e manutenzione (effettuato da personale qualificato) ovvero in combinato con quanto stabilito dal D.lgs 81/08 e s.m.i art. 63 p. 1.9.1.2/3 ovvero un corretto ed efficace funzionamento.
8. Dvr – Aggiornamento
– La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa.
Il lavoro che implica contatto continuativo col pubblico, o con colleghi, tra i quali è probabile la presenza di soggetti contagiosi, espone il lavoratore nell’ambiente lavorativo ad un rischio biologico che attiene la posizione di garanzia del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e D. Lgs. n. 81/2008, articoli 271 e 272 in particolare.
Per le ragioni di cui sopra è senz’altro opportuno aggiornare, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi (DVR) per quanto riguarda la protezione dall’infezione da SARS-CoV-2.
E’ di fondamentale importanza prevedere presso le unità produttive una costante collaborazione e monitoraggio (tramite incontri dedicati) tra Rspp e Rls in cui la partecipazione dell’RLS venga effettivamente garantita in tutte le fasi di costruzione delle misure condivise ovvero preventiva, esecutiva e di verifica sull’ efficacia e l’eventuale rimodulazione e aggiornamento delle stesse.
9. Appalti, subappalti e fornitori
– Ambiti in cui sono presenti diverse aziende anche in regime di appalto, sub appalto, fornitori come quello ospedaliero, aeroportuale, telecomunicazioni, le quali sono soggette inoltre agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (art. 26 Dlgs 81/08 e s.m.i.).
Si rammenta che il punto 3 del succitato art. stabilisce che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro a cui ha affidato i lavori, servizi ivi compresi i subappaltatori elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) ovvero ne indichi le misure adottate per eliminare i rischi ecc.. Tale valutazione deve comprendere agenti cancerogeni, mutageni e biologici.
Tale documento (DUVRI Statico) in presenza di nuovi rischi come in relazione al rischio di esposizione biologica al contagio del virus SARS-CoV- 2 può essere aggiornato ovvero integrato (DUVRI Dinamico) ed in particolar modo nella fattispecie il Datore di lavoro dell’ appaltatore o suo delegato elabora un documento (riunione di cooperazione e coordinamento – DUVRI Dinamico) in cui sono individuate ulteriori misure di prevenzione e protezione ovvero indicazioni e prescrizioni rispetto al Duvri Statico.
L’ RLS dell’azienda soggetta a tale aggiornamento e/o integrazione deve essere informato.
Il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS – CoV- 2 del 24 aprile 2020 ha stabilito inoltre, in capo all’azienda committente, l’obbligo di dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
2020-05-04 Linee Guida COVID 19