Segreteria di Fiom Cgil Roma e Lazio
ONDATE DI CALORE
UN GRAVE RISCHIO NEI LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO
Nell’ ultimo decennio a causa di cambiamenti climatici in atto a livello globale, le ondate di calore un tempo considerate eccezionali, risultano ultimamente la “normalità”.
Questa variazione ambientale su scala globale, sta causando effetti negativi anche in termini microclimatici negli ambienti lavorativi dove, in aggiunta alla continua richiesta da parte delle aziende di aumentare i ritmi e i carichi di lavoro e in un microclima inadeguato, viene messa costantemente a rischio la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il tipo di approccio posto in atto da molte aziende, le quali spesso tendono a minimizzare il “problema” dello stress termico a carico dei propri dipendenti (come se fosse normale lavorare in una condizione di scomfort, disagio e malessere), non può in nessun modo essere tollerato.
Gli effetti negativi da esposizione in ambienti severi e nella fattispecie caldi, possono causare – in determinate condizioni – gravi conseguenze sul corpo umano tra cui sincope da calore, esaurimento della termoregolazione, aritmia, tachicardia, ipotensione, crampi da calore, deficit idrico e sodico.
Il rischio da stress termico non deve in nessun modo essere considerato come un rischio “meno importante” di quelli maggiormente conosciuti come ad es. quello del rumore, chimico, biologico ma bensì, attentamente valutato considerando fattori di rischio come età, genere, patologie preesistenti o assunzione di farmaci che possono influire anche sulla termoregolazione, nonché il tipo di abbigliamento da lavoro indossato e i ritmi/carichi di lavoro.
Il microclima deve essere attentamente valutato dal datore di lavoro ovvero aggiornato nei casi previsti dalla legge e, in particolar modo, coerentemente con quanto disposto dal D.lgs 81/08 e s.m.i. agli artt. 180 e 181.
Pertanto il datore di lavoro è tenuto per legge a identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, facendo particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi (es. tramite indici wbgt, phs ).
Si ribadisce infine che il lavoratore: in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non deve subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa; in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza (D.lgs 81/08 art. 44 com. 1 e 2).
E’ pertanto opportuno, che di fronte a situazioni in cui i lavoratori sono esposti anche a rischi e/o pericoli per la salute/sicurezza come quelli sopra descritti, ossia riconducibile al microclima compromesso e/o non valutato, i rappresentanti sindacali per la sicurezza si adoperino – eventualmente anche richiedendo l’ intervento degli organi di vigilanza – nei confronti del datore di lavoro o con il coinvolgimento del Medico Competente, affinché i lavoratori possano lavorare in condizioni microclimatiche compatibili con il benessere psicofisico.
In nessuno modo può essere messa davanti la produttività e il profitto rispetto alla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
p.la Fiom Roma e Lazio
Cristian Belloro