FATTORE DI RISCHIO ONDATE DI CALORE
Con l’approssimarsi della stagione estiva e la piena e generale ripresa delle attività lavorative post stato di emergenza – pandemia, l’esposizione di molti lavoratori a condizione microclimatiche critiche anche connesse a ritmi di lavoro stressanti, determinano dei fattori di rischio che devono essere prontamente valutati dal datore di lavoro.
Il titolo VIII del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i definisce all’art. 180 il microclima come uno degli agenti di rischio fisico. In particolare, il microclima si riferisce al complesso dei parametri ambientali quali temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria, che condizionano lo scambio termico tra individuo e ambiente.
Il corpo umano è dotato di un sistema di termoregolazione che svolge la funzione di regolare gli scambi termici tra corpo umano e ambiente e mantenere costante la temperatura interna. Nella maggior parte dei casi gli scambi termici tra l’ambiente e le persone che vi operano, sono condizionati da 4 parametri ambientali (temperatura, velocità e umidità relativa, temperatura media radiante) e 2 parametri legati al soggetto (metabolismo energetico e isolamento termico dell’abbigliamento).
E’ comunque opportuno distinguere due diverse tipologie di ambiente:
Ambienti moderati, in cui si possono raggiungere condizioni di comfort.
Ambienti severi in cui tali condizioni non possono essere garantite, pertanto ci si deve preoccupare di assicurare la salute e la sicurezza del lavoratore.
Per la valutazione del rischio negli ambienti severi caldi si può fare riferimento alla norma UNI EN ISO 7243:2017 (Ambienti caldi – Valutazione dello stress termico per l’uomo negli ambienti di lavoro), basata sull’indice WBGT (temperatura a bulbo umido e del globo termometro) che consente una veloce, anche se grossolana, stima dello “stress termico” mediante il calcolo dell’indice sintetico di rischio WBGT.
È, inoltre, possibile utilizzare la norma – UNI EN ISO 7933:2005 “Ergonomia dell’ambiente termico – Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile” la quale utilizza, ai fini della valutazione, il metodo PHS (Predicted Heat Strain) un modello analitico sofisticato che tiene conto anche di fattori complessi, restituendo risultati più affidabili e rendendo la valutazione più veritiera.
*Carta dell’Indice di Calore. AUSL Forlì, Dipartimento di sanità pubblica. Ondate di calore ed attività lavorative in esterno Questi indici sono validi per lavoro all’ombra e con vento leggero. In caso di lavoro al sole l’indice letto in tabella va aumentato di 15.
Temperature elevate, scarso ricambio d’ aria, ventilazione insufficiente, livello di umidità dell’aria (UR) oltre il 60-70% ecc. combinate alla mansione specifica, all’ età, al genere e ad attività faticose, ritmi elevati e pause insufficienti nei cicli produttivi e svolte in ambienti esterni (come ad es. nei cantieri) o all’ interno di impianti – in cui il calore è generato anche dalle macchine necessarie per la produzione o in genere da ambienti che si Surriscaldano (a seconda della tipologia dei materiali di costruzione) – possono provocare nel corpo umano (ostacolando le normali funzioni della termoregolazione) problemi di salute (anche gravi) come affaticamento, malessere (fino alla sincope da calore), tachicardia, diminuzione della concentrazione e attenzione e di conseguenza aumentare il rischio anche d’ infortuni.
In circostanze e situazioni di criticità legate al microclima, qualora il datore di lavoro non coinvolga immediatamente l’Rls, è fondamentale che quest’ ultimo rivendichi il ruolo a lui attribuito dalla legge, ossia, che venga consultato tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi ovvero riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative anche alla organizzazione e agli ambienti di lavoro.
Si ricorda, inoltre, che l’Rls, nel caso in cui ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, può fare ricorso alle autorità competenti. Il lavoratore in caso di pericolo grave, immediato e non evitabile, deve allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa. Il lavoratore deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa e, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, deve prendere tutte le misure necessarie per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
La cura, la salute e sicurezza dei lavoratori sono un diritto inalienabile che non deve mai essere messo in secondo piano rispetto alle esigenze produttive. Oltre ad essere un diritto è anche un obbligo, come stabilito dall’ art. 20 del d.lgs 81/08 e s.m.i. – obbligo dei lavoratori – il quale al comma 1 stabilisce che “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
P. la Fiom Cgil Roma Col
Cristian Belloro