LA SORVEGLIANZA SANITARIA – IL MEDICO COMPETENTE
All’interno del Servizio di prevenzione e protezione una figura di rilevante e fondamentale importanza è senza dubbio quella del medico competente (MC), il quale, una volta nominato dal Datore di lavoro (DL), ha l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria.
Il MC è designato dal DL, ovvero dal Dirigente e, come disposto dall’ art. 2 e 38 del D.lgs 81/08 e s.m.i., collabora con il DL ovvero con il SPP ai fini della valutazione dei rischi e, per quanto di specifica competenza, nella stesura delle misure di prevenzione e protezione.
Il MC essendo una figura professionale specializzata deve possedere, al fine di esercitare questa funzione, determinati requisiti o titoli così come individuati nell’art. 38 del sopra citato D.lgs ed essenzialmente:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro, o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia
industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia e igiene del lavoro, o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
E’ opportuno specificare che non sempre è obbligatorio nominare il MC; è obbligatorio nei casi previsti dalla legge, cioè in tutti i casi previsti dal D.lgs 81/08 e s.m.i. ovvero quelli previsti da altre normative non abrogate o successive al D.lgs 81/08 e/o a norme regionali “specifiche “.
Sicuramente è obbligatorio nominare il MC ed effettuare la sorveglianza sanitaria quando i lavoratori svolgono delle attività lavorative sottoposte a rischi quali:
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Esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici, ultrasuoni, infrasuoni, micro clima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un’esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)
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Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori
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Sostanze pericolose: chimiche, mutagene, cancerogene, sensibilizzanti, amianto, piombo ecc,
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Agenti biologici
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attività svolta tramite un videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un’attività complessiva settimanale di 20 ore)
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il lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03; Decr. Leg.vo 112/2008)
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le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 230/1995)
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lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)
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lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
Il MC applica la sorveglianza sanitaria anche a tutti quei soggetti con particolari e specifiche tutele come donne in stato di gravidanza, puerpere e allattamento (D.lgs 151/2001), portatori di handicap (Lg 13/89; DPR 503/96), lavoro minorile (D.lgs 345/99 ; D.lgs 977/9).
La lavoratrice, accertato lo stato di gravidanza, deve darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, ha l’ obbligo di effettuare una valutazione che prenda in considerazione tutti gli aspetti e le condizioni dell’ attività lavorativa ovvero dell’ ambiente di lavoro, in maniera tale da accertare rischi, pericoli e di conseguenza eliminarli o ridurli e ove non sia possibile , adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione affinché sia evitata l’esposizione della lavoratrice gestante.
Il MC a seguito dei risultati emersi ovvero individuati nel DVR, elabora il protocollo sanitario, effettua le visite mediche, gli accertamenti clinici e strumentali finalizzate ai rischi evidenziati ed infine emette il certificato con i risultati, ovvero esprime il giudizio inerente la mansione specifica.
La sorveglianza deve esse essere effettuata:
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in fase preassuntiva (su scelta del DL, dal MC o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL)
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preventiva (intesa a constatare l’ assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica)
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periodicamente (al fine di verificare la persistenza della idoneità alla mansione specifica e con una frequenza stabilita dal medico competente e inserito nei protocolli diagnostici)
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su richiesta del lavoratore (che per ragioni personali o determinate dall’ esposizione al rischio professionale possa scaturire un peggioramento dello stato di salute)
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in occasione di cambio mansione
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prima della ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni
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ove previsto, alla cessazione del rapporto (obbligatoria per il personale classificato in gruppo A che in B nella sezione delle radiazioni ionizzanti; per i lavoratori iscritti – anche per una sola volta – nel registro degli esposti ovvero tutti gli agenti mutageni o cancerogeni; per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi a livello superiore a quello di basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute)
Al termine delle visite mediche, il MC emette uno dei seguenti giudizi:
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Idoneità
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Idoneità parziale (temporanea o permanente; con prescrizioni o limitazioni)
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Inidoneità temporanea
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Inidoneità permanente