FIOM: L’RLS DEVE ESSERE IDENTIFICABILE, COME PREVISTO DAl CCNL
Il Rappresentante dei lavoratori della sicurezza è una figura che prevede particolari conoscenze e attribuzioni in materia di salute e sicurezza, il cui ruolo prevede funzioni esclusive ovvero anche di assoluta garanzia.
Al fine di evidenziare questa immagine, rafforzare l’ esclusività del ruolo e promuovere la cultura della salute e sicurezza, il Ccnl vigente ( 26 Novembre 2016; Tit. V – Ambiente di lavoro, art. 1 lett, E ) ha stabilito che l’ Rls venga dotato dall’ azienda – in funzione del contesto organizzativo – di adeguati elementi di identificazione come ad es. cartellino, badge, spilla ecc. ( in particolari ambienti e attività lavorative può anche essere conveniente, ove previsto, indossare il gilet ad alta visibilità con la scritta RLS ).
Si invitano pertanto gli Rls a richiedere questo utile strumento di riconoscimento all’ azienda sollecitando quest’ ultima nel caso in cui ancora non abbia provveduto .
Fiom – Cgil Roma e Lazio
Resp. Settore Salute e Sicurezza
Roma,10 febbraio 2020